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Agcom: il 6 luglio la decisione sui diritti d’autore in rete

Il 6 luglio sarà probabilmente approvata la regolamentazione annunciata dalla delibera n.668/2010/CONS dell’Agcom (Autorità garante per le telecomunicazioni) in materia di diritti d’autore sulla rete.
Su internet l’opinione che va per la maggiore è che sia in pericolo la libertà di espressione degli utenti, i più esperti invocano la possibile lesione del principio democratico della divisione dei poteri poichè la stessa istituzione che pone le regole (“legislatore”) ne è pure giudice in quanto avrebbe il potere di intervenire in caso di segnalazione di violazioni potendo anche bloccare l’indirizzo IP del sito contenente materiale senza l’autorizzazione del legittimo autore.

Il documento dell’Agcom così recita”La disciplina del diritto d’autore dovrebbe, infatti, da un lato, tutelare la libertà di espressione e l’equa remunerazione dell’autore e, dall’altro, garantire il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad Internet. Questo ultimo aspetto corrisponde, oltretutto, ad un principio fondamentale dell’ordinamento comunitario delle comunicazioni elettroniche.” Quindi l’Agcom si difende dichiarando che risulta necessaria e doverosa una regolamentazione della rete per tutelare il mercato legittimo ed i diritti d’autore per i video, le immagini, i contenuti letterari e giornalistici oltre che i migliaia di file musicali scaricati ogni giorni tramite siti peer-to-peer. Per quanto riguarda la competenza della magistratura, l’Agcom precisa che è proprio questa istituzione ad avere l’ultima parola nella tutela, prevenzione e repressione delle violazioni del diritto d’autore. L’Autorità garante così si esprime nel documento: “Sul piano operativo, un’importante novità è poi intervenuta con il decreto legislativo n.70/2003, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva n. 31/2000/CE sul commercio elettronico. In tale fonte sono tracciati contenuti e limiti della responsabilità degli ISP (Internet service
provider), a seconda che svolgano attività di mere conduit, di caching e hosting di contenuti digitali. Per quel che qui rileva, gli artt. 14 comma 3, 15 comma 2 e 16 comma 3 prevedono la possibilità per l’autorità “amministrativa avente funzioni di vigilanza”, al pari di quella giudiziaria, di esigere che il prestatore di servizi “impedisca o ponga fine alle violazioni commesse

Il 6 luglio sapremo quali saranno i diritti meglio tutelati e quali avranno bisogno di essere rivendicati.
Speriamo davvero che il diritto d’autore non soppianti il diritto all’informazione ma ne sia il sostegno e che internet venga sì regolato ma che non venga ridotto a “televisione”, mezzo di così facile controllo del potere.

 

Federico Gangi
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About Federico Gangi

Pubblicista iscritto all'albo Fvg dall'aprile 2013. Diplomato al liceo classico “J. Stellini”, laureato in Legge alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste. Ideatore della Fedarmax e di Brainery Academy, co-fondatore e promotore del giornale on-line Il Discorso, di cui è direttore editoriale.

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