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CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE PER IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Forse anche così si può migliorare il senso civico in chi non ha altri obiettivi se non delegittimizzare le regole. Il Comune impiegherà fino a 10 condannati a prestare servizio di pubblica utilità. Sono diversi i settori di attività in cui lavoreranno, gratuitamente e in favore della collettività, i condannati: dal verde pubblico alla sicurezza stradale, dalla protezione civile al randagismo.Dagli interventi di protezione civile a opere di prevenzione del randagismo degli animali, dalla manutenzione dei giardini e dei parchi alla sicurezza stradale. Sono solo alcune delle attività per le quali, nei prossimi mesi, il Comune di Udine potrebbe impiegare persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità. Lunedì 13 giugno il sindaco di Udine Furio Honsell e la presidente del Tribunale di Udine Alessandra Bottan hanno firmato, alla presenza del direttore generale del Comune Carmine Cipriano, una convenzione che consente a un numero massimo di 10 condannati di prestare servizio di pubblica utilità, non retribuita e in favore della collettività, presso l’amministrazione comunale. “Esprimo tutta la mia soddisfazione per aver raggiunto un’intesa istituzionale – commenta Honsell – che consente al Comune di svolgere una funzione importante a livello educativo nei confronti di queste persone”. L’accordo prevede che i lavoratori possano prestare servizio in diversi settori: prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, opere di prevenzione del randagismo degli animali, manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico, attività nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale e altre prestazioni di pubblica utilità legate alla specifica professionalità del condannato. “È un momento di incontro significativo tra l’ufficio giudiziario e l’ente locale – sottolinea la presidente del Tribunale Bottan – perché integra le finalità dei rispettivi istituti”. In base alla normativa vigente il giudice può applicare, al posto della pena detentiva e pecuniaria, la condanna allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, che consiste in prestazioni di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e l’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato. Le prestazioni non possono superare le sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore.

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